Il Tar Calabria Catanzaro su ricorso patrocinato dall’Avv. Valentina Maria Siclari ha stabilito che l’ammissione in sovrannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale, per i medici in possesso degli specifici requisiti della norma, non è subordinata al rispetto di alcun quoziente numerico né può essere soggetta ad una procedura selettiva: l’ammissione de qua discende, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, sic et simpliciter dalla domanda di partecipazione in soprannumero. Tale conclusione è conforme alla ratio della previsione di cui all’art. 3 l. 401/2001, che è ispirata a introdurre una condizione di favore per i medici iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994, allorché non esisteva l’obbligo di attestato di formazione necessario per l’esercizio della medicina generale. L’art. 3 l. 401/2000 stabilisce che “i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”. Tale norma, come noto, è stata introdotta dal Legislatore per non creare una diseguaglianza ed una discriminazione per l’esercizio della professione della Medicina Generale tra che si è iscritto alla facoltà di medicina prima del 31 dicembre 1991 e chi si è iscritto dopo tale data. Infatti, prima di tale data, la medicina generale era liberamente esercitabile da tutti coloro che fossero semplicemente in possesso dell’abilitazione professionale ed il possesso dell’attestato di partecipazione al corso di Formazione post laurea, non era un requisito per l’esercizio della Medicina Generale. La frequentazione del corso, al quale ambisce partecipare l’odierno ricorrente, divenne un requisito per l’esercizio della medicina Generale solo a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 256/1991 (in attuazione della direttiva 86/457/CEE). La condivisibile ratio della norma era ed è, dunque, quella di tutelare il legittimo affidamento e di concedere le medesime possibilità, senza discriminazione alcuna, a coloro che si erano iscritti ad una facoltà che, improvvisamente, non era più abilitante per la Medicina Generale. Sulla questione, la giurisprudenza è costante; l’orientamento formatosi in materia in seno al TAR Lombardia , afferma chiaramente che “ l'art. 3 L. 401/2001, il quale dispone un regime di favore per i medici iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, laureati e abilitati quando non esisteva un obbligo formativo specifico per l'esercizio della medicina generale, non subordina ad alcun quoziente numerico l'ammissione a detti corsi di formazione in soprannumero (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 6513 dell'8.9.2010; Cons. di Stato sez. V, n. 3114 del 23.6.2008; TAR Campania-Napoli n. 3003 del 28.5.2009; TAR Toscana n. 6472 del 20.10.2010), cosicché la Regione intimata ha illegittimamente limitato l'ammissione al corso in parola a n. 10 medici soltanto, anziché consentirla a tutti coloro che avevano presentato domanda in proposito (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 01/09/2015, n. 4277).” TAR Lombardia, sez. Terza – sentenza n. 2375/2017. Ed infatti, neppure è invocabile, con riguardo a tali medici, una necessità organizzativa della Regione così forte da imporre necessariamente la concorsualizzazione dell’accesso, tenuto conto del numero necessariamente limitato e decrescente degli aspiranti derivante dalle stringenti e storicizzate coordinate temporali dettate dal Legislatore. Dal tenore letterale della disposizione è manifesto che l’ammissione in sovrannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale, per i medici in possesso degli specifici requisiti della norma, non è subordinata al rispetto di alcun quoziente numerico né può essere soggetta ad una procedura selettiva: l’ammissione de qua discende, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, sic et simpliciter dalla domanda di partecipazione in soprannumero (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 8.9.2010, n. 6513; Cons. Stato, Sez. V, 23.6.2008, n. 3114). Tale conclusione è conforme alla ratio della previsione di cui all’art. 3 l. 401/2001, che è ispirata a introdurre una condizione di favore per i medici iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994, allorché non esisteva l’obbligo di attestato di formazione necessario per l’esercizio della medicina generale. Va ricordato infatti che solo con il d.lgs. 256/1991, attuativo della Direttiva 86/457/CEE, il legislatore italiano ha introdotto, a far tempo dal 1.1.1995, l’obbligo di formazione specifica in medicina generale al fine di esercitare la professione medica nell’ambito del S.S.N. Il d.lgs. 256/1991 ha inoltre dato indicazioni sulle modalità di organizzazione dei corsi di formazione, stabilendo che agli stessi gli interessati avrebbero potuto essere ammessi, previa pubblicazione annuale di apposito bando da parte delle Regioni e delle Province autonome ed approvazione di una graduatoria stilata sulla base dei risultati di una prova scritta, del voto di laurea e del voto conseguito all’esame di abilitazione, nel solo numero contingentato stabilito annualmente dal Ministero della Sanità sulla base delle indicazioni provenienti dalle unità sanitarie locali. È perciò emersa una disparità di trattamento tra i medici che avevano cominciato a frequentare la facoltà di medicina prima della entrata in vigore del d.lgs. 256/1991, quando avevano l’aspettativa di convenzionarsi con il S.S.N. senza dover conseguire alcuna specializzazione venendo poi a trovarsi nell’obbligo di munirsi del diploma specialistico in medicina generale, e coloro che invece si sono iscritti alla facoltà dopo il 31.12.1991, già vigente il nuovo regime: i primi hanno scelto un percorso formativo le cui difficoltà non conoscevano compiutamente al momento della scelta, mentre i secondi hanno scelto di iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia pur sapendo che il convenzionamento con il S.S.N. non sarebbe stato scontato, accettando così tutti i rischi insiti in tale scelta formativa. Proprio per non mortificare il legittimo affidamento dei primi, il legislatore – con l’art. 3 l. 401/2000 – ha previsto la possibilità, per coloro che avevano iniziato il percorso di studi prima del 31.12.1991, di poter partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento del diploma specialistico senza rispettare i limiti del contingentamento numerico, poiché l’ammissione non è collegata al fabbisogno del S.S.N., e senza prove selettive. È pur vero che – come osservato nella fattispecie dalla Regione – l’assenza del contingente numerico può causare scompensi all’organizzazione dell’attività formativa e alla tenuta dei bilanci regionali. Tali problematiche sono state prese in considerazione nel documento della Commissione Salute del 22.3.2007, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29.3.2007, il quale – proprio per rispondere alle istanze di organizzazione e di contenimento di spesa – ha predisposto uno schema di avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero con indicazione di un contingente numerico del 10% dei posti messi a concorso per il corso di formazione di medicina generale. Tuttavia, la scelta operata dalla Commissione Salute e dalla Conferenza interregionale, sebbene ispirata a considerazioni ragionevoli, è priva di supporto normativo (Cons. Stato, Sez. V. 23.6.2008, n. 3114, richiamato anche da T.A.R. Campobasso, Sez. I, 10.2.2017, n. 48). Infatti, le amministrazioni non possono, “a mezzo di norme regionali, intese o altri atti altrimenti denominati, porre dei limiti ad attività che il legislatore statale ha chiaramente inteso non fosse soggetta a limite alcuno” (T.A.R. Torino, Sez. II, 30.1.2015, n. 192).