Studio Legale Avvocato Valentina Maria Siclari

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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO Sentenza n. 304/2021 Art. 22 CCNL 2016-2018 DIRIGENZA MEDICA - CONFE

2021-03-03 17:13

Valentina Maria Siclari

Legislazione Sanitaria,

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO Sentenza n. 304/2021 Art. 22 CCNL 2016-2018 DIRIGENZA MEDICA - CONFERIMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE ED OMESSA VALUTAZ

IL Tribunale di Reggio Calabria,


su ricorso patrocinato dall’Avv. Valentina Maria Siclari, ha accolto le


doglianze di parte ricorrente ed ha condannato l’ASP resistente alla ripetizione


della procedura di valutazione nel rispetto delle disposizioni normative e


contrattuali sulla base della seguente motivazione: “risulta che la


ricorrente aveva diritto ad essere valutata e il suo curriculum comparato con


gli altri ( in tema di diritto all’esatto adempimento anche mediante


rinnovazione di quanto omesso in fase amministrativa nelle procedure va


richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui In tali casi il dipendente può reagire


all'inadempimento dell'amministrazione esercitando l'azione di esatto


adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, o


domandando il risarcimento del danno, perché il giudice non può sostituirsi al


datore di lavoro nell'espressione del giudizio ed attribuire il punteggio


negato, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria


discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli


oggettivamente predeterminati»; > così Cass Civile Ord. Sez. L Num.


26615 Anno 2019”.


Corre l’obbligo di ripercorrere


la disciplina normativa e contrattuale relativa alla sostituzione del dirigente


preposto ad una struttura complessa poiché, a fronte della scarna disposizione


dettata dall’art. 15 ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,


l’art. 22 del CCNL 2016-2018 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria


del servizio sanitario nazionale configura un quadro dettagliato individuando


tutte le ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione del


dirigente con incarico di direzione di struttura complessa.


Orbene, la norma richiamata, delinea


le modalità operative entro cui attivare il meccanismo della sostituzione in


ragione della motivazione sottesa e, con espresso riferimento alla cessazione


del rapporto di lavoro del dirigente interessato, il comma 4 prevede


testualmente che: “ nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento,


del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente


con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o


distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’


incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di


lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto


motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla


valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei


dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad


espletare le procedure di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn.


483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 -bis del decreto legislativo n. 502/1992 e


successive modifiche ed integrazioni. In tal caso può durare nove mesi,


prorogabili fino ad altri nove.”


Ciò risponde alla fondamentale


esigenza di assicurare continuità nei compiti organizzativi, gestionali e


direttivi, al fine di perseguire il miglior funzionamento dell’Amministrazione,


l’efficienza delle relative strutture e l’utilizzazione ottimale delle risorse


a disposizione. Si tratta, in altre parole, di una declinazione di quei


principi di efficacia, efficienza ed economicità su cui l’azione della P.A.


deve necessariamente essere improntata e che verrebbero violati


dall’avvicendarsi di più soggetti, titolari di funzioni dirigenziali, in un breve


lasso di tempo.


In questo senso, benché sia ormai


assodato che gli atti volti ad affidare l’incarico dirigenziale di una


struttura sanitaria complessa costituiscono provvedimenti di natura


negoziale, come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati,


la giurisprudenza sottolinea che l’individuazione della persona da designare


debba avvenire nel rispetto sia delle regole di buona fede e


correttezza, che si impongono ad ogni datore di lavoro, sia di


quelle specifiche di imparzialità e di buon andamento che l’art. 97 Cost. prescrive,


in particolare, per il datore di lavoro pubblico; e ciò in quanto


l’assoggettamento del rapporto di pubblico impiego alle regole comuni del


diritto del lavoro non implica la privatizzazione dell’amministrazione/datrice


di lavoro che resta un soggetto pubblico la cui attività, anche se


privatistica, è sempre vincolata al necessario perseguimento dell’interesse


pubblico e subordinata ai principi costituzionali dell’azione amministrativa ex


art. 97 Cost.


Conseguentemente, trattandosi di


procedure selettive di diritto privato, ai sensi del D.Lgs.n. 165 del 2001,


art. 5, comma 2, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le


misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via


esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del


privato datore di lavoro. In tal senso è opportuno evidenziare che gli atti di


tali procedure selettive, avendo natura negoziale, ex art.1324 c.c., sono


assoggettati al regime dei contratti; sicchè non è revocabile in dubbio che:


a) la procedura di sostituzione


deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui


agli artt. 1175 e 1375 c.c., permeata dal faro dell’imparzialità


e del buon andamento che guida l’azione amministrativa dell’azienda datoriale


ex art. 97 Cost.


b) la sostituzione deve avvenire


ex art. 22 CCNL 2016-2018 con atto motivato del Direttore Generale secondo i


principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum


formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati.


Valorizzando tali assunti, nella


fattispecie, in cui risultava totalmente omessa la valutazione comparata del


curriculum tempestivamente presentato dalla ricorrente il Tribunale di Reggio


Calabria ha condannato l’ASP resistente alla ripetizione della procedura di


valutazione nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali.



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