IL Tribunale di Reggio Calabria, su ricorso patrocinato dall’Avv. Valentina Maria Siclari, ha accolto le doglianze di parte ricorrente ed ha condannato l’ASP resistente alla ripetizione della procedura di valutazione nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali sulla base della seguente motivazione: “risulta che la ricorrente aveva diritto ad essere valutata e il suo curriculum comparato con gli altri ( in tema di diritto all’esatto adempimento anche mediante rinnovazione di quanto omesso in fase amministrativa nelle procedure va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui In tali casi il dipendente può reagire all'inadempimento dell'amministrazione esercitando l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, o domandando il risarcimento del danno, perché il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nell'espressione del giudizio ed attribuire il punteggio negato, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati»; > così Cass Civile Ord. Sez. L Num. 26615 Anno 2019”. Corre l’obbligo di ripercorrere la disciplina normativa e contrattuale relativa alla sostituzione del dirigente preposto ad una struttura complessa poiché, a fronte della scarna disposizione dettata dall’art. 15 ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, l’art. 22 del CCNL 2016-2018 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale configura un quadro dettagliato individuando tutte le ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa. Orbene, la norma richiamata, delinea le modalità operative entro cui attivare il meccanismo della sostituzione in ragione della motivazione sottesa e, con espresso riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, il comma 4 prevede testualmente che: “ nel caso che l’assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 -bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.” Ciò risponde alla fondamentale esigenza di assicurare continuità nei compiti organizzativi, gestionali e direttivi, al fine di perseguire il miglior funzionamento dell’Amministrazione, l’efficienza delle relative strutture e l’utilizzazione ottimale delle risorse a disposizione. Si tratta, in altre parole, di una declinazione di quei principi di efficacia, efficienza ed economicità su cui l’azione della P.A. deve necessariamente essere improntata e che verrebbero violati dall’avvicendarsi di più soggetti, titolari di funzioni dirigenziali, in un breve lasso di tempo. In questo senso, benché sia ormai assodato che gli atti volti ad affidare l’incarico dirigenziale di una struttura sanitaria complessa costituiscono provvedimenti di natura negoziale, come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati, la giurisprudenza sottolinea che l’individuazione della persona da designare debba avvenire nel rispetto sia delle regole di buona fede e correttezza, che si impongono ad ogni datore di lavoro, sia di quelle specifiche di imparzialità e di buon andamento che l’art. 97 Cost. prescrive, in particolare, per il datore di lavoro pubblico; e ciò in quanto l’assoggettamento del rapporto di pubblico impiego alle regole comuni del diritto del lavoro non implica la privatizzazione dell’amministrazione/datrice di lavoro che resta un soggetto pubblico la cui attività, anche se privatistica, è sempre vincolata al necessario perseguimento dell’interesse pubblico e subordinata ai principi costituzionali dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Conseguentemente, trattandosi di procedure selettive di diritto privato, ai sensi del D.Lgs.n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. In tal senso è opportuno evidenziare che gli atti di tali procedure selettive, avendo natura negoziale, ex art.1324 c.c., sono assoggettati al regime dei contratti; sicchè non è revocabile in dubbio che: a) la procedura di sostituzione deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., permeata dal faro dell’imparzialità e del buon andamento che guida l’azione amministrativa dell’azienda datoriale ex art. 97 Cost. b) la sostituzione deve avvenire ex art. 22 CCNL 2016-2018 con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati. Valorizzando tali assunti, nella fattispecie, in cui risultava totalmente omessa la valutazione comparata del curriculum tempestivamente presentato dalla ricorrente il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l’ASP resistente alla ripetizione della procedura di valutazione nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali.