Con decisione del 12.01.2021 l'Arbitro Bancario e Finanziario Collegio di Bari, su ricorso patrocinato dall'avv. Valentina Maria Siclari ha condannato Poste Italiane al riconoscimento dei rendimenti in conformità alle condizioni stampigliate sul retro dei titoli. correttezza delle condizioni di rimborso di sei BFP emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del 13/06/1986 ed appartenenti alla serie “Q/P”. In particolare, il ricorrente contestava il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli. Il Collegio ha rilevato che "l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. È purtroppo prassi consolidata di Poste Italiane rimborsare tali titoli con scadenza a trent’anni, in genere appartenenti alle serie P, Q, R (P/O, P/Q), secondo le previsioni contenute nel D.M. del tesoro 13.06.86 che recano rendimenti peggiorativi rispetto a quelli riportati a tergo dei buoni. Tuttavia, in adesione ai citati precedenti, tra cui la decisione in commento i risparmiatori potranno agire nei confronti di Poste Italiane per ottenere il riconoscimento dei rendimenti indicati nei titoli.
Nel merito la domanda concerneva l’accertamento della
D.M.
A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell’affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l’appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall’Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L’orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all’emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P"