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RESPONSABILITÀ MEDICA: ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE IN CASO DI SUCCESSIONE DI POSIZIONI DI GARANZIA

2021-03-03 17:12

Valentina Maria Siclari

Diritto Penale,

RESPONSABILITÀ MEDICA: ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE IN CASO DI SUCCESSIONE DI POSIZIONI DI GARANZIA

Con la sentenza numero 3922/2021, la Corte di


Cassazione, si è nuovamente pronunciata in materia di responsabilità medica,


chiarendo come va accertato il nesso causale quando l'obbligo di impedire


l'evento connesso a una situazione di pericolo grava su più persone obbligate a


intervenire in tempi diversi e, dunque, vi sia una successione di posizioni di


garanzia.


Il Supremo Consesso della Giustizia Penale ha ritenuto


di fondamentale importanza, ai fini della configurazione della responsabilità


penale del sanitario imputato, la condotta negligente di costui consistita nel


non avere segnalato le precarie condizioni di salute del paziente riconducibili


ad una sostanziale diminuzione del quadro ematico, il quale ne causava


successivamente la morte.


Come noto, gli operatori


del settore medico-sanitario rivestono una posizione di garanzia nei confronti


dei pazienti trattati, a tutela, in particolare, dell’integrità fisica e della


salute di questi ultimi.


In ragione di tale


circostanza, i predetti soggetti sono esposti, nell’ambito della loro attività,


a responsabilità penale e, segnatamente, a responsabilità colposa di tipo


omissivo. È proprio su questo tema che è tornata a pronunciarsi la Suprema


Corte, facendo riferimento al particolare caso in cui, su di un unico paziente,


siano intervenuti più esercenti la professione medico-sanitaria, lavorando in equipe,


ossia cooperando nella cura del medesimo paziente.


Invero, la Suprema Corte,


poco meno di un anno addietro con sentenza del 29.01.2020, n. 3745 , aveva statuito al riguardo come, ai fini dell’accertamento della


responsabilità penale, non è sufficiente accertare la sussistenza della


posizione di garanzia il capo al soggetto agente. I giudici di legittimità,


infatti, avevano ribadito la necessità che vengano accertati ulteriori


requisiti, ossia: l’intervenuta violazione, da parte del personale


medico-sanitario, di una regola cautelare connessa allo svolgimento di quella


specifica attività, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso in


ipotesi verificato nonché il nesso causale tra la violazione predetta e la


verificazione dell’evento.


Laddove, poi, più medici


– tutti titolari di una posizione di garanzia– si siano succeduti nel


trattamento sanitario nei confronti di un singolo paziente, il giudizio di


responsabilità non potrà essere unitario. Non si può, infatti, prescindere


dalla considerazione che l’intervento di questi soggetti possa essersi


diversificato, non solo, in relazione ai compiti svolti, ma anche in ragione


del “tempo†in cui l’intervento terapeutico è stato posto in essere, in tempi e


fasi diversi di evoluzione della malattia del paziente.


In caso di cooperazione


multidisciplinare, quindi, è necessario distinguere la posizione di ciascuno ed


accertare, in relazione alla singola condotta e al singolo ruolo svolto da ogni


soggetto che sia intervenuto sul paziente, i requisiti fondanti la


responsabilità omissiva, dianzi richiamati.


Il giudicante, in


particolare, dovrà chiedersi, con riferimento al singolo imputato, quale


sarebbe stato il comportamento alternativo diligente che ognuno di essi avrebbe


dovuto adottare nonché quali conseguenze sarebbero derivate dall’attuazione


dalla condotta salvifica e cioè, se sussiste o meno un nesso etiologico tra la


condotta non diligente e l’evento dannoso in ipotesi verificatosi.


La Cassazione ha, dunque,


precisato come: “in tema di successione di posizioni di garanzia, quando


l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo grava su


più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l’accertamento del nesso


causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla


condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo


cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei


garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non


si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei


successivi garantiâ€.


Tale principio è stato recentemente ribadito con la


sentenza in commento laddove, in tali ipotesi, a detta della Corte di Cassazione,


occorre tenere conto della condotta e del ruolo di ciascun medico titolare


della posizione di garanzia e, sulla base di ciò, stabilire cosa sarebbe


accaduto se la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta. Nel


procedere a una simile analisi, occorre verificare anche se la situazione di


pericolo non si sia modificata per effetto del tempo trascorso o di un


comportamento dei successivi garanti.




Esiste,


dunque, la responsabilità del primo garante qualora costui ometta d’informare


colui che lo segue subentrando nella posizione di garanzia in relazione ad


eventuali condizioni di rischio dei pazienti. E’ chiaro che la sussistenza del


nesso di causalità tra la suddetta omissione e l’evento dannoso subito dal


paziente, giustificherà l’esistenza di un’evidente responsabilità penale a


carico dell’operatore sanitario. A tale proposito, la condotta omissiva si sarà


concretizzata nella mancata segnalazione da parte del primo garante, la quale


va a costituire la causa del comportamento negligente del sanitario


subentrante.




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