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RICONOSCIMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE A TITOLO DI RENUMERAZIONE DELLE GUARDIE FESTIVE

2025-04-30 12:35

Valentina Maria Siclari

Legislazione Sanitaria,

RICONOSCIMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE A TITOLO DI RENUMERAZIONE DELLE GUARDIE FESTIVE

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZ. LAVORO - 23.04.2025 – DIRIGENTI MEDICI - CCNL 2016/2018 - RICONOSCIMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE A TITOLO DI RENUMERAZIONE

 

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZ. LAVORO -  23.04.2025 – DIRIGENTI MEDICI -  CCNL 2016/2018 - RICONOSCIMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE A TITOLO DI RENUMERAZIONE DELLE GUARDIE FESTIVE 

 

 

 

Il Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, ha condannato l’Azienda Sanitaria al versamento delle differenze retributive maturate da un dirigente medico a titolo di guardie festive atteso che, sotto la vigenza dell’art. 26 c. 5 del CCNL 2016/ 2018, l’Azienda ha remunerato le guardie festive mediante corresponsione della sola indennità di turno pari ad € 17.82 senza provvedere all’adeguamento dal richiamato CCNL, previsto con decorrenza 1° gennaio 2020.
La remunerazione dei turni di guardia festivi ha interessato l’AAROI EMAC SEZ. CALABRIA che, sotto la vigenza dell’art. 26 c. 5 del CCNL 2016/2018, ha tempestivamente diffidato le Aziende inadempienti alla corretta applicazione del disposto contrattuale e, al contempo, ha informato gli iscritti in ordine all’operatività dei nuovi parametri di remunerazione.
L’art. 26 comma 5, letto in combinato disposto con l’art. 98 comma 2 del CCNL Area Sanità 2016-2018, affermava chiaramente il diritto alla remunerazione pari ad € 100.00 per ogni turno festivo a cui doveva aggiungersi l’indennità di € 17.82. 
Il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Valentina M. Siclari,  ha accertato la legittimità del cumulo tra remunerazione del turno ed indennità e dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’Azienda altresì motivando l’automaticità dell’adeguamento retributivo.
Il Dirigente medico ha ottenuto le differenze retributive maturate per ogni turno di guardia festiva svolto.
Occorre specificare che la remunerazione dei turni di guardia nel nuovo assetto contrattual-collettivo in vigore dal 24.01.2024, con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021, assorbe e comprende l’indennità di turno ed è fissata in € 100.00. Conseguentemente la corretta remunerazione del turno festivo per € 117.82 è limitata all’intervallo temporale 1° gennaio 2020 – 23 gennaio 2024 per cui eventuali differenze retributive maturate periodo di riferimento potranno essere opportunamente lamentate nei confronti delle Aziende inadempienti.

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